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PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Con il termine whistleblowing si intende l’attività di segnalare illeciti o irregolarità commessi all’interno di un ente.

Il Decreto Legislativo 24/2023 “disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato” e raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblower).
Il whistleblowing è un atto con cui il soggetto interno all’ente contribuisce a far emergere e a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente stesso. Lo scopo principale del whistleblowing è, quindi, quello di risolvere (o, se è possibile, di prevenire) i problemi creati da un’irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

La presente Procedura, pertanto, è stata predisposta per regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante avvii l’inoltro sino ai successivi sviluppi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023.
Il presente documento ha come scopo quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E TERMINOLOGIA

Autore

Titolo

PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

GOVERNO ITALIANO

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

  • Whistleblower: segnalatore; denunciante; informatore
  • Il Whistleblowing: è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.



3. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

Funzione - attività

AU

DG

RCIW

DPO

Identificazione dei canali di segnalazione

A

R

 

 

Predisposizione dei canali

 

R

C

 

Redazione di Procedura descrittiva

 

R

C

C

Diffusione del documento

 

R

C

 

Formazione al personale preposto

R

R

 

 

Monitoraggio della regolarità

A

C

R

 

A= Autorità R= Responsabilità C= collabora

AU = Amministratore Unico;

DG=Direttore Generale;

DPO= Responsabile protezione dei dati;

RCIW= Responsabile Canale interno Whistleblowing

 

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1. GENERALITÀ

L’art.4 del Decreto prevede, in particolare e per quello che qui concerne:

  • che l’ente, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivi “propri canali di segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.

  • che "la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato”;

  • che le “segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”.

 

4.2. CHI PUO SEGNALARE

La segnalazione può essere eseguita da:

  • ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
  • ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione “organizzata dal committente”, ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
  • ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
  • ai liberi professionisti e ai consulenti;
  • ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti; 
  • ai socio e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.


4.3. COSA SEGNALARE

Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano (D.lgs.24/23 art.2, comma1, lettera a)):

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

 

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano (art. 1, D.Lgs. 24/2023):

  1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; 
  3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.


4.4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  • generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo e funzione svolta nell'ambito dell'ente;
  • chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • se conosciute le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  • se conosciute le generalità o altri elementi (come la qualifica il servizio in cui si svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
  • l’identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
  • l'indicazione di eventuale documenti che possono confermare la fondatezza dei ditali fatti ogni altra informazione che possa essere utile a fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno presi in considerazione solo qualora si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tale cioè da far emergere fatti o situazioni relazionandosi a contesti determinati esempio indicazione normative qualifiche particolare menzione di uffici specifici procedimenti o particolari eventi.

 

4.5. MODALITÀ E DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Valbelluna Servizi ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231. Nell’ambito del Modello è stato attivato il canale interno di “Wistleblowing”.

Per la trasmissione delle segnalazioni è possibile:

  • mandare una lettera via posta da indirizzare al “Responsabile Canale interno Whistleblowing” all’indirizzo della VALBELLUNA SERVIZI SRL riportando l’indicazione “RISERVATA”; in questo caso, per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione sia contenuta in una prima busta chiusa contenuta in una seconda busta contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
  • utilizzare il canale interno di segnalazione “Whistleblowing” che consente di trasmettere le segnalazioni con la garanzia della riservatezza circa l’identità del segnalante ed è gestito attraverso una piattaforma indipendente dai sistemi informatici dell’Ente https://valbellunaservizi.segnalazioni.net/. Al Segnalante è garantito anche un canale di segnalazione esterna gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al quale potrà ricorrere quando la segnalazione tramite canale interno non abbia avuto seguito, quando abbia fondati motivi di ritenere che possa esservi un rischio di ritorsioni o che vi possa essere un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse.